PUÒ DIRSI FINALMENTE RISOLTA LA SITUAZIONE DI INCERTEZZA IN MATERIA DI RIMBORSI DELLE ADDIZIONALI PROVINCIALI ALLE ACCISE SULL’ENERGIA ELETTRICA.
Note a commento della sentenza n. 21883/2024 della Corte di Cassazione depositata il 2 agosto 2024.
Autore Avv. Daniele Monari
Può dirsi finalmente risolta la situazione di incertezza in materia di rimborsi delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21883/2024, depositata lo scorso 2 agosto 2024, ha finalmente stabilito che compete non alle Province, ma all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, procedere ai rimborsi di tali tributi; e a resistere in giudizio nei processi d’impugnazione dei relativi dinieghi.
Le vicende di un tipico sovra-tributo all’italiana.
L’Addizionale provinciale alle accise sul consumo di energia elettrica era stata istituita a favore dei Comuni e delle Provincie dall’art. 6 del DL. n. 511/1988, per finanziare gli enti territoriali. Ai sensi del comma 3 della norma citata, le addizionali erano liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’accisa sull’energia elettrica: ovvero a cura del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, ai sensi degli articoli 52 e ss. del D.Lgs n. 504/1995, Testo Unico Accise (di seguito, TUA). Soggetti passivi del tributo, si noti, erano, esattamente come per le accise di cui l’addizionale era mero “supplemento” (come nella più canonica tradizione impositiva tributaria, per la quale il “sovrabalzello” è meccanismo ricorrente: basti pensare alle ben note addizionali IRPEF regionali e comunali), gli operatori economici cedenti l’energia elettrica ai consumatori finali, in conformità all’art. 53, comma 1, lett. a) del TUA; potendo peraltro tali soggetti passivi “rivalersi” del tributo (i sensi dell’art. 56, comma 1, del TUA) nei confronti dei consumatori medesimi, che finivano quindi “incisi” dallo stesso,
L’addizionale in oggetto, dal 1° gennaio 2012, è stata finalmente abrogata dal legislatore italiano, preoccupato di sottrarsi alla procedura d’infrazione comunitaria derivante dal rilevato contrasto delle norme istitutive dell’addizionale con le norme europee di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva n. 2008/118/CE. In conseguenza della “disapplicazione” delle norme relative all’addizionale, emergeva dunque la possibilità, per i consumatori finali, di richiedere il rimborso di quanto pagato per le predette addizionali, per gli anni fino al 2011, agendo sul piano civilistico contro gli enti cedenti l’energia che gliele avevano addebitate. Soccombenti nelle cause civili di rimborso, gli enti fornitori di energia, unici soggetti passivi del tributo come si è detto, si rivolgevano quindi sul piano amministrativo/tributario all’ente pubblico impositore, per ottenere a loro volta il rimborso di quanto restituito ai consumatori. Per scoprire, a questo punto, un’inattesa complicazione.
A chi spetta provvedere al rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica?
La norma istitutiva del tributo, per velocizzare il finanziamento a favore dell’ente territoriale, disponeva che le Province erano titolate a ricevere direttamente il pagamento delle addizionali in questione per le forniture (non abitative) di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw site nel loro territorio. Inoltre, la legge istitutiva muniva le stesse Province di – esigui, per vero – poteri decisionali in ordine alla determinazione della misura del tributo loro spettante. L’insieme di tali elementi induceva molte imprese fornitrici di energia a presentare le loro istanze di rimborso (per le addizionali riguardanti le forniture di minori dimensioni) o alle sole Province, o sia alle Province sia agli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competenti. La situazione d’incertezza venutasi a creare, su quale dei due enti fosse titolato a rispondere dei rimborsi, ha visto crearsi un significativo filone di contenzioso tributario su scala nazionale, dove spesso in cause “trilatere” coinvolgenti le imprese, le Province e le Dogane, le pretese delle società contribuenti vedevano gli enti pubblici rimpallarsi la responsabilità dei rimborsi, sulla scorta di due diverse letture della fattispecie: per gli enti territoriali, dovevano rispondere le Dogane per effetto della natura erariale del tributo, coincidente con quella delle accise; mentre, per l’Agenzia fiscale, dovevano rispondere le Province, perché arricchitesi indebitamente dei versamenti diretti effettuati a loro favore. A fronte delle decisioni divergenti dei giudici tributari italiani, che a seconda dei casi stabilivano la carenza di legittimazione passiva o delle Province, o delle Dogane, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Piacenza disponeva un anno fa, con le Ordinanze nn. 60 e 61 del 9 agosto 2023, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione di ben cinque questioni di diritto controverse, con l’obiettivo di consentire alla Suprema Corte di individuare in via definitiva quale soggetto pubblico fosse titolato a erogare i rimborsi delle Addizionali di cui si discute; e a resistere nei relativi giudizi.
La decisiva sentenza Cassazione n. 21883/2024.
A distanza di un anno dal rinvio pregiudiziale piacentino, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza 2 agosto 2024, n. 21883, statuisce definitivamente la carenza di legittimazione passiva delle Province nelle liti concernenti il rimborso dell’addizionale provinciale sulle accise per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW; per non essere le Province, bensì l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Ente tenuto al rimborso del tributo. La legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia fiscale viene assunta in forza di un orientamento definito già “prevalente nella giurisprudenza di merito” – e ulteriormente confermato “nell’ordinanza di questa Corte n. 10691/2020” – per cui è da valorizzare il dato normativo generale della competenza delle Dogane in punto amministrazione, riscossione e contenzioso delle accise, che ricomprende anche le addizionali quali “supplemento impositivo” dalla medesima connotazione erariale, propria delle accise stesse (come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2013). La Cassazione rimarca la natura statale del tributo, che opera nella logica del mero trasferimento di risorse dallo Stato agli Enti territoriali, secondo la previsione dell’art. 119, secondo comma, ultima parte, Costituzione; e che vede la Provincia semplice destinataria del gettito che ne consegue, in ambito di finanza derivata e non di finanza propria (ai sensi dell’art. 149 del Testo Unico dell’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n. 267/2000).
In questo contesto, per il giudice delle leggi il ruolo delle Province si derubrica a mera funzione di tesoreria nell’ambito di un trasferimento di risorse che, nell’ambito della configurazione strettamente statale dell’imposta e della relativa competenza attuativa, non può assurgere a titolo della responsabilità obbligatoria passiva dell’ente territoriale.
Grazie alla statuizione del principio di diritto come statuito dalla Cassazione, le Province italiane escono quindi di scena rispetto a un contenzioso tributario aspro e defatigante.